Per rispettare correttamente l’obbligo di formazione professionale, gli iscritti agli elenchi di Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi e i loro collaboratori dovranno frequentare in aula o con modalità equivalenti (videoconferenza ed e-learning), tutte le 60 ore formative previste per il biennio, comprese le 15 ore minime annue; le scuole di formazione frequentate dovranno inoltre essere in possesso di certificazioni aggiornate. Sono i chiarimenti, operativi dal 1° gennaio 2020, contenuti in una circolare dell’OAM, l’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. La circolare, approvata il 30 ottobre scorso, aggiorna così le precedenti disposizioni in materia.
Roma, 14 novembre 2019
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È disponibile da oggi, sul sito dell’OAM – Organismo per la gestione degli Elenchi di Agenti e Mediatori – il simulatore delle prove d’esame e valutativa, previste per chi vuole lavorare nel settore della mediazione creditizia.
Lo scopo del simulatore è quello di agevolare i futuri iscritti OAM e i loro collaboratori nella preparazione alle prove previste dalla normativa, fornendo uno strumento in grado di misurare il livello di preparazione sulle materie rilevanti per le attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia.
L’applicazione per simulare le prove, gratuita e direttamente curata dall’Organismo, offre ai potenziali candidati massima accessibilità, certezza sulla correttezza dei quesiti e sulla loro distribuzione ponderata in base alle materie, e sicurezza sull’esattezza delle risposte date, con un immediato aggiornamento in caso di novità normative o regolamentari. Al termine di ogni sessione di ‘allenamento’ l’applicazione indica, in caso di risposte errate, quali sono le materie che occorre studiare di più.
Per favorire il conseguimento delle idoneità, il simulatore offre inoltre informazioni per preparare i potenziali candidati ad affrontare gli aspetti logistici e informatici connessi o propedeutici allo svolgimento delle prove.
Roma, 12 novembre 2019
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I Mediatori creditizi che operano via internet devono rispettare gli obblighi di trasparenza imposti dalla legge mettendo a disposizione della clientela, anche tramite lo stesso canale, la documentazione prevista. Lo chiarisce l’OAM, l’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, in una comunicazione al mercato. L’obbligo riguarda innanzitutto la documentazione relativa all’informativa precontrattuale sulla mediazione creditizia, quella relativa ai prodotti o servizi presentati, e la Guida illustrativa sui prodotti offerti se prevista: non è sufficiente che i documenti siano presenti sul sito ma occorre che il mediatore adotti meccanismi in grado di garantire l’effettiva presa visione da parte del cliente in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato all’offerta o al contratto. A titolo esemplificativo potrebbero essere inseriti blocchi informatici che impediscano la prosecuzione del processo di illustrazione e di offerta qualora l’utente non effettui il download della documentazione.
Il contratto di mediazione creditizia dovrà invece essere comunque fornito al cliente anche in forma cartacea o su altro supporto durevole, utilizzando se necessario la posta elettronica ma garantendo che il contratto sia debitamente firmato.
Analogamente e limitatamente al settore del credito immobiliare ai consumatori, il Mediatore creditizio che opera via internet può mettere a disposizione del cliente il Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES), la cui consegna deve comunque essere assicurata dal finanziatore prima della stipula del contratto. Restano ovviamente fermi gli obblighi, per il Mediatore creditizio, di comunicare al finanziatore il compenso percepito dal cliente, e al cliente la percezione di un eventuale compenso da parte del finanziatore, anche quando non sono previsti oneri aggiuntivi ai costi complessivi del finanziamento.
Roma, 11 novembre 2019
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È in vigore da oggi, per gli operatori compro oro, il regolamento sanzionatorio relativo alle violazioni per la mancata o tardiva comunicazione all’OAM (Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi) della variazione dei dati comunicati all’Organismo stesso in fase di iscrizione.
Gli operatori, infatti, sono tenuti a comunicare tempestivamente all’OAM la variazione dei dati inviati al momento dell’iscrizione nel Registro (elencati all'art.3 del decreto 14 maggio 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/07/02/18A04512). È considerata tempestiva la comunicazione effettuata entro dieci giorni dall'intervenuta variazione.
Il regolamento, deliberato dal Comitato di Gestione, stabilisce la procedura al termine della quale l’Organismo potrà irrogare le sanzioni previste dalla normativa vigente (da un minimo di 500 euro in caso di ritardo nella comunicazione non superiore a 30 giorni fino a 4.500 in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche).
Se il termine dei dieci giorni scade di sabato, domenica o in un giorno festivo, viene prorogato al primo giorno seguente non festivo.
La disciplina varata è ispirata al principio del contraddittorio tra le parti e consente agli operatori, oggetto della contestazione da parte dell’OAM, il più ampio esercizio del diritto di difesa, compresa la possibilità di essere ascoltati in audizione dall’Organismo. Gli operatori che abbiano ricevuto la contestazione possono partecipare al contraddittorio personalmente; tuttavia, se lo ritengono opportuno ed utile, possono farsi assistere da un proprio legale di fiducia.
La procedura sanzionatoria viene avviata con la contestazione degli addebiti, predisposta dal Responsabile dell’Ufficio Elenchi, e si conclude con il provvedimento (sanzionatorio o di archiviazione) deciso dal Comitato di gestione, su proposta dell’Ufficio Affari Legali. L’avvio della procedura e tutte le richieste e comunicazioni dell’Organismo verranno comunicate all’iscritto esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (pec).
I provvedimenti sanzionatori potranno essere impugnati davanti al Tar del Lazio.
Roma, 10 ottobre 2019
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Per attestare il requisito di onorabilità di iscritti e collaboratori a contatto con il pubblico sarà sufficiente acquisire annualmente un’autocertificazione compilando il modulo disponibile sul sito OAM. Lo chiarisce l’Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi in una comunicazione al mercato. La semplificazione procedurale non allenta gli obblighi di controllo a carico degli iscritti che, come previsto dalla normativa, dovranno comunque dotarsi di procedure interne per la verifica dei requisiti di onorabilità dei loro collaboratori. L’Organismo potrà inoltre, in ogni momento, verificare il possesso e la permanenza del requisito stesso.
Nella comunicazione l’OAM ricorda che la dichiarazione sostitutiva, se “fraudolenta o mendace, comporta la responsabilità del dichiarante in sede penale, giustificando le correlate iniziative presso la competente Autorità giudiziaria”.
Qualora l’Organismo, attraverso l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale, accerti la mancanza del requisito per un dipendente/collaboratore, lo comunicherà all’iscritto che entro 10 giorni dovrà rimuovere il soggetto dagli elenchi. Se la mancanza del requisito dovesse invece interessare i soggetti iscritti o, nel caso delle persone giuridiche, quanti svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, l’OAM avvierà un procedimento di cancellazione dal relativo elenco.
Resta salva la possibilità per l’interessato di dimostrare l’intervenuta riabilitazione con espressa pronuncia giudiziale.
Nell’ipotesi residuale in cui un iscritto negli elenchi dovesse avere notizia della mancanza del requisito relativamente a un proprio esponente o collaboratore, dovrà comunicarlo tempestivamente all’Organismo effettuando una variazione in area privata e rimuovendo il soggetto. Spetterà all’OAM avviare una specifica attività di controllo e le eventuali iniziative per la rimozione dagli Elenchi del soggetto privo del requisito di onorabilità ove non vi abbiano già provveduto i soggetti stessi.
Roma, 24 settembre 2019
OAM: LE AUTODICHIARAZIONI SUL REQUISITO DI ONORABILITÀ NON DEVONO ESSERE INVIATE ALL’ORGANISMO SALVO ESPLICITA RICHIESTA
Le autodichiarazioni sul possesso del requisito di onorabilità dovranno essere conservate dagli iscritti stessi e NON devono essere inviate all’OAM, se non in caso di esplicita richiesta dell’Organismo. Lo chiarisce l’OAM alla luce della comunicazione n. 23/19 del 19 settembre scorso con la quale è stato messo online il modello per l’autodichiarazione.
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> Modulo dichiarazione sostitutiva Onorabilità
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I Compro oro iscritti al Registro OAM al 31 dicembre 2018 dovranno versare, a partire dal prossimo 15 luglio ed entro il 30 settembre di quest’anno, i contributi relativi al secondo semestre 2019.
Lo stabilisce una Circolare OAM che ha fissato il contributo per il 2019 confermando i criteri di determinazione del contributo stesso: quota fissa, differenziata in ragione della natura giuridica dell’operatore e dell’esclusività o meno dell’attività, e quota variabile legata al numero di sedi operative.
Non dovranno pagare il contributo gli iscritti al 31 dicembre 2018 che abbiano presentato all’OAM domanda di cancellazione entro il 30 giugno 2019 o per i quali sia in corso, alla medesima data, una procedura di cancellazione d’ufficio. Analogamente non dovrà essere pagato il contributo variabile per la sede operativa/punto vendita per la quale sia stata presentata, entro detto termine, istanza di variazione dati per chiusura della stessa.
A prescindere dal versamento del contributo 2019, l’operatore che trasferisca o apra nuove sedi operative dovrà comunicare la variazione e versare le relative quote variabili di 70 euro previste dalla Circolare n. 30. È esente dal pagamento il trasferimento dell’unica sede operativa.
Se l’attività da secondaria diventa prevalente ne va data comunicazione all’OAM e va versata la differenza di 20 euro.
Gli operatori che si iscriveranno per la prima volta nel 2019 dovranno invece pagare il contributo di prima iscrizione previsto dalla circolare n. 30 dell’OAM; pertanto, gli operatori Compro oro che risultano iscritti tra il 1° gennaio 2019 e il 16 giugno 2019 non sono tenuti al versamento di ulteriori contributi per l’anno in corso, salvo eventuali variazioni di sede operativa/punto vendita o la trasformazione dell’attività da secondaria a prevalente secondo quanto previsto dalla circolare n. 30/18 (https://www.organismo-am.it/documenti/Circolari/Circolare_n_30.pdf).
Il contributo per gli anni successivi al 2019 sarà determinato dall’Organismo anche in funzione del numero complessivo degli iscritti ed in misura proporzionale alla loro dimensione.
In tabella l’ammontare del contributo previsto dalla Circolare.
OPERATORI COMPRO ORO – ATTIVITÀ COMPRO ORO PREVALENTE:
CONTRIBUTO 2019 per iscritti al 31.12.18
PERSONE GIURIDICHE
(Società di persone e Società di capitali)
CONTRIBUTO FISSO: Euro 115,00
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 35,00
per ogni sede operativa già comunicata
PERSONE FISICHE
(ditte individuali)
CONTRIBUTO FISSO: Euro 60,00
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 35,00
per ogni sede operativa già comunicata
Conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE- IT42M0200805181000105318357
OPERATORI COMPRO ORO – ATTIVITÀ COMPRO ORO SECONDARIA:
CONTRIBUTO 2019 per iscritti al 31.12.18
PERSONE GIURIDICHE
(Società di persone e Società di capitali)
CONTRIBUTO FISSO: Euro 105,00
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 35,00
per ogni sede operativa già comunicata
PERSONE FISICHE
(ditte individuali)
CONTRIBUTO FISSO: Euro 50,00
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 35,00
per ogni sede operativa già comunicata
Conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE- IT42M0200805181000105318357
Roma, 17 giugno 2019
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I Mediatori creditizi possono svolgere attività di consulenza anche in forma svincolata e autonoma rispetto all’intermediazione del finanziamento purché si tratti di attività connessa e strumentale. Lo specifica l’OAM, l’Organismo degli Agenti e Mediatori, in una comunicazione al mercato. L’OAM evidenzia come “nel mercato degli intermediari del credito si sia progressivamente diffusa la prassi secondo cui il Mediatore creditizio propone al cliente, indipendentemente dal servizio di mediazione, una attività di consulenza personalizzata volta all’indagine sul fabbisogno finanziario del cliente e alla traduzione delle sue esigenze nella forma di finanziamento per il medesimo più adeguata, in alcuni casi accompagnata anche da una descrizione e valutazione delle caratteristiche dei prodotti offerti sul mercato”. Si tratta di una prassi che si estende anche a settori non esplicitamente previsti dalla normativa vigente, come quello dell’accesso ai finanziamenti agevolati.
Per l’OAM tale attività è compatibile con l’attuale quadro normativo in quanto è da considerarsi connessa e strumentale all’attività principale, che resta quella di “procurare o favorire la stipula di un contratto di finanziamento tra le parti (cliente - banca/intermediario finanziario), anche attraverso attività di consulenza”.
In ogni caso dovrà essere rispettato l’obbligo di prevalenza dell’attività tipica di mediazione rispetto alla prestazione di servizi di consulenza svincolata. I Mediatori dovranno inoltre ottemperare agli obblighi di trasparenza nei confronti del cliente, qualora l’attività di consulenza si concretizzi nella ‘messa in relazione’ con l’intermediario finanziario, comunicando a quest’ultimo il compenso percepito per il corretto calcolo del Taeg, come già esplicitato nella comunicazione n.16 del 2017.
Si tratta di obblighi, precisa l’OAM, che vanno rispettati “anche nella prestazione di servizi cosiddetti di consulenza continuativa prestata al settore “corporate”, finalizzata all’analisi del fabbisogno finanziario dell’impresa cliente e svolta in via prodromica ad agevolare l’ottenimento di uno o più finanziamenti da parte della medesima”.
Roma, 31 maggio 2019
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Il sistema di controllo interno di cui, per legge, devono dotarsi i Mediatori creditizi deve essere adeguato alla concreta realtà aziendale e non è sufficiente l’adozione di procedure formali e astratte, di tipo standardizzato, alla quale non seguono azioni di monitoraggio. Lo chiarisce l’OAM, l’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi, nella comunicazione n.21 al mercato, sottolineando che sul rispetto degli obblighi normativi verranno effettuate adeguate verifiche.
L’Organismo sottolinea l’importanza dell’adozione dei sistemi di controllo che “trova la propria ratio nella tutela del consumatore e nel corretto funzionamento del mercato di riferimento, nel caso di specie quello dell’intermediazione creditizia, essendo quest’ultima strettamente correlata al contenimento dei rischi reputazionali, operativi e legali”.
Dall’attività di vigilanza è invece emersa – scrive l’Organismo – “la frequente rilevazione di situazioni di inadeguatezza o carenza di effettività dei sistemi di controllo”.
In base al principio di proporzionalità il sistema di controllo deve invece essere adeguato alla complessità organizzativa, dimensionale e operativa del singolo mediatore e non è sufficiente un numero di collaboratori a contatto del pubblico limitato per giustificare controlli meno articolati. Occorre invece tenere conto, solo a titolo di esempio, della tipologia dei prodotti creditizi intermediati e della struttura organizzativa nel suo complesso, tenendo presente gli strumenti informatici utilizzati in grado di consentire il raggiungimento di una più ampia platea di consumatori.
I presidi organizzativi devono quindi consistere sempre nell’istituzione di una funzione di controllo di secondo livello (compliance e risk management), di una funzione di terzo livello (internal audit) se il numero di collaboratori a contatto con il pubblico è superiore a 20 e, in tutti i casi, di una funzione di antiriciclaggio, unitamente alla nomina dei relativi responsabili. Va inoltre predisposta una Relazione sui requisiti organizzativi effettivamente riferita alla concreta realtà aziendale e accompagnata da report periodici di verifica svolti dalla società.
L’OAM ricorda in proposito le nuove disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia che prevedono, anche per i Mediatori creditizi, l’obbligo di assicurare nel continuo la corretta individuazione del target market per ciascuna tipologia di prodotto e la sua coerenza al profilo del cliente, attraverso l’adozione di idonee procedure e l’incremento, nei collaboratori, dei livelli di conoscenza del mercato di riferimento, di competenza e di capacità.
Nell’ambito dei presidi in materia di controlli interni l’Organismo richiama anche l’applicazione al settore delle procedure di gestione dei reclami per il settore degli strumenti finanziari e per il settore bancario, previsto dai nuovi orientamenti delle Autorità europee di Vigilanza varati alla fine del mese di luglio 2018.
Roma, 22 maggio 2019
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L’assemblea dei soci dell’OAM, l’Organismo Agenti e Mediatori, ha deliberato oggi la trasformazione dell’Organismo da associazione di diritto privato senza scopo di lucro in fondazione. Il nuovo statuto dovrà ora essere approvato dal Ministero dell’Economia, sentita la Banca d’Italia.
“Ringrazio l’assemblea – ha dichiarato il presidente dell’OAM Antonio Catricalà – per lo spirito di responsabilità dimostrato approvando una modifica che rafforza l’autonomia e l’indipendenza dell’Organismo”.
Roma, 10 maggio 2019
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