I Mediatori creditizi possono svolgere attività di consulenza anche in forma svincolata e autonoma rispetto all’intermediazione del finanziamento purché si tratti di attività connessa e strumentale. Lo specifica l’OAM, l’Organismo degli Agenti e Mediatori, in una comunicazione al mercato. L’OAM evidenzia come “nel mercato degli intermediari del credito si sia progressivamente diffusa la prassi secondo cui il Mediatore creditizio propone al cliente, indipendentemente dal servizio di mediazione, una attività di consulenza personalizzata volta all’indagine sul fabbisogno finanziario del cliente e alla traduzione delle sue esigenze nella forma di finanziamento per il medesimo più adeguata, in alcuni casi accompagnata anche da una descrizione e valutazione delle caratteristiche dei prodotti offerti sul mercato”. Si tratta di una prassi che si estende anche a settori non esplicitamente previsti dalla normativa vigente, come quello dell’accesso ai finanziamenti agevolati.
Per l’OAM tale attività è compatibile con l’attuale quadro normativo in quanto è da considerarsi connessa e strumentale all’attività principale, che resta quella di “procurare o favorire la stipula di un contratto di finanziamento tra le parti (cliente - banca/intermediario finanziario), anche attraverso attività di consulenza”.
In ogni caso dovrà essere rispettato l’obbligo di prevalenza dell’attività tipica di mediazione rispetto alla prestazione di servizi di consulenza svincolata. I Mediatori dovranno inoltre ottemperare agli obblighi di trasparenza nei confronti del cliente, qualora l’attività di consulenza si concretizzi nella ‘messa in relazione’ con l’intermediario finanziario, comunicando a quest’ultimo il compenso percepito per il corretto calcolo del Taeg, come già esplicitato nella comunicazione n.16 del 2017.
Si tratta di obblighi, precisa l’OAM, che vanno rispettati “anche nella prestazione di servizi cosiddetti di consulenza continuativa prestata al settore “corporate”, finalizzata all’analisi del fabbisogno finanziario dell’impresa cliente e svolta in via prodromica ad agevolare l’ottenimento di uno o più finanziamenti da parte della medesima”.
Roma, 31 maggio 2019
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