In data 27 ottobre 2017 l'OAM insieme ad ABI, AMA, ASSIFACT, ASSILEA, ASSOFIN, ASSOMEA, ASSOPROFESSIONAL, FIAIP, F.I.M.A.A., hanno firmato un Protocollo d’intesa per rendere più semplici le modalità con le quali i mediatori off-line possono comunicare il costo del loro compenso, a carico del cliente, al soggetto finanziatore, per consentirgli di includerlo nel TAEG/TEG. L’obiettivo è facilitare il percorso dell'intera filiera nell'assolvimento degli adempimenti di legge, permettendo quindi al consumatore di conoscere subito il costo complessivo del finanziamento una volta messo in contatto con il finanziatore.
> Scarica il PROTOCOLLO D'INTESA
I soggetti finanziatori che intendono aderire all’iniziativa possono individuare le modalità e le tempistiche prescelte per ricevere le informazioni sul compenso dai mediatori off-line, definendo, sui propri siti internet, una o più pagine dedicate alla pubblicazione delle stesse e compilando il format scaricabile di seguito:
> Scarica il FORMAT da compilare
> Consulta la comunicazione OAM n. 17/17
> Consulta la comunicazione OAM n. 9/16
Il finanziatore, una volta compilato tale format che costituisce il modulo di adesione al Protocollo, lo invia tramite posta elettronica certificata (PEC) all'apposita casella Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. al fine della pubblicazione sul sito OAM dell’elenco degli aderenti all’iniziativa.
Di seguito è pubblicato e sarà progressivamente aggiornato l’elenco dei
finanziatori aderenti e il collegamento alle pagine dei siti internet di questi ultimi, contenenti le modalità e tempistiche di comunicazione da ciascuno di essi prescelte per ricevere dai mediatori off-line l’ammontare del compenso di mediazione.
Il mediatore creditizio off-line è tenuto a rispettare le modalità e le tempistiche sulla comunicazione del compenso pubblicate dai finanziatori aderenti all’iniziativa sulle proprie pagine web specificamente dedicate.
Si ricorda che, nell’ipotesi in cui il finanziatore non aderisca all’iniziativa, resta ovviamente fermo l’obbligo - previsto dalla normativa primaria e secondaria in materia di trasparenza - del mediatore creditizio off-line di comunicare allo stesso l’ammontare del compenso in tempo utile. Inoltre, la comunicazione avviene con modalità tali da assicurare la certezza della trasmissione e comprovare la conoscenza del contenuto da parte dell’intermediario/finanziatore (ad es. raccomandata a mano, posta elettronica certificata - PEC) e deve essere fatta pervenire all’ufficio, sportello, agenzia o filiale con cui il mediatore creditizio entra in contatto (cfr. Comunicazione OAM n. 9/16).