Va esaminato l’assetto organizzativo dei presìdi di controllo di cui la società si è dotata, tenendo peraltro sempre conto del c.d. “principio di proporzionalità” (cioè, in ragione della complessità organizzativa, dimensionale ed operativa), alla luce delle disposizioni di cui al D.M. 22.1.2014 n. 31 e delle Linee guida dell’Organismo dell’1.10.2014.
Tra questi controlli spicca la verifica circa la predisposizione della relazione illustrativa sul sistema dei controlli, debitamente formalizzata.
La società di mediazione deve dotarsi di funzioni di controllo di secondo livello, finalizzate alla verifica della conformità dei comportamenti con gli obblighi normativi e regolamentari (compliance) ed al controllo dei rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività aziendale (risk management). Sono cumulabili tra loro e possono anche essere attribuite al Responsabile Antiriciclaggio.
Si valutano i requisiti di competenza, autorevolezza e indipendenza dell’incaricato, il suo effettivo operato, le modalità con le quali riferisce le sue valutazioni critiche agli esponenti aziendali ed al Collegio Sindacale (ove esistente), la sua influenza nel far adottare le delibere correttive.
Le due funzioni di controllo di secondo livello in discorso - come anche la funzione antiriciclaggio - possono essere esternalizzate; in questo caso si procede a verificare l’esistenza di una formale delibera, il contenuto del contratto, i requisiti di competenza, autorevolezza e indipendenza del delegato, la nomina di un referente interno, l’effettiva attività di controllo svolta dal delegato, l’attenzione (anche proattiva) prestata dal referente interno.
Per le realtà aziendali con più di 20 dipendenti e collaboratori in contatto con il pubblico, deve essere istituita una funzione di revisione interna (internal audit), che è di terzo livello e non è cumulabile con le precedenti, finalizzata a valutare periodicamente il sistema dei controlli interni nonché a verificare in concreto la regolarità e a correttezza dell’operatività. Anche questa funzione può essere esternalizzata; nel caso, si procederà ad effettuare verifiche analoghe a quelle prima descritte.
Del Collegio Sindacale, ove esistente, si verificherà - anche attraverso l‘esame dei relativi verbali - quale concreto impegno esso abbia riservato, nel suo ruolo di organo di controllo, alla funzione di supervisione e di stimolo che gli è richiesta dalla normativa di settore.