E' agente nei servizi di pagamento il soggetto iscritto nella Sezione speciale dell'Elenco degli Agenti in attività finanziaria che promuove e conclude contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari.
I contratti che possono essere oggetto di conclusione e promozione da parte dell'agente sono quelli relativi alla prestazione di servizi di pagamento come definiti agli artt. 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.
Gli agenti nei servizi di pagamento possono svolgere la propria attività anche su mandato di più intermediari.
L'intermediario mandante risponde solidalmente dei danni causati alla clientela dall'agente nell'esercizio della sua attività nonché dai relativi dipendenti anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. In caso di plurimandato ogni intermediario mandante è responsabile per i danni cagionati per le attività poste in essere per suo conto.
Per esercitare la professione di Agente in attività finanziaria nei servizi di pagamento è necessario ottenere l'iscrizione nell'apposita Sezione speciale dell'Elenco ex art. 128-quater, comma 2, del TUB, previo possesso dei requisiti previsti dalla legge.
SVOLGIMENTO ALTRE ATTIVITA'
Gli agenti nei servizi di pagamento, oltre all'attività di agenzia, possono svolgere altre attività commerciali a condizione che sia assicurata la separatezza organizzativa e contabile di queste rispetto all'operatività nel settore dei pagamenti.
Sono inoltre compatibili con l'attività, e dunque esercitabili da parte di un agente nei servizi di pagamento, le attività di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario fermo restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, albo o registro (cfr. art. 17, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 141/2010).
Diversamente, non possono essere svolte in ogni caso le attività di mediazione creditizia, l'attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e quella di consulenza finanziaria.
Agli agenti nei servizi di pagamento è preclusa ogni forma di operatività nella concessione di credito, anche se connesso ai servizi di pagamento per i quali hanno ricevuto mandato.
DEROGHE
Per l'esercizio dell'attività di incasso di fondi su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento non è necessaria l'iscrizione nell'Elenco degli Agenti in attività finanziaria, a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi.