Per attestare il requisito di onorabilità di iscritti e collaboratori a contatto con il pubblico sarà sufficiente acquisire annualmente un’autocertificazione compilando il modulo disponibile sul sito OAM. Lo chiarisce l’Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi in una comunicazione al mercato. La semplificazione procedurale non allenta gli obblighi di controllo a carico degli iscritti che, come previsto dalla normativa, dovranno comunque dotarsi di procedure interne per la verifica dei requisiti di onorabilità dei loro collaboratori. L’Organismo potrà inoltre, in ogni momento, verificare il possesso e la permanenza del requisito stesso.
Nella comunicazione l’OAM ricorda che la dichiarazione sostitutiva, se “fraudolenta o mendace, comporta la responsabilità del dichiarante in sede penale, giustificando le correlate iniziative presso la competente Autorità giudiziaria”.
Qualora l’Organismo, attraverso l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale, accerti la mancanza del requisito per un dipendente/collaboratore, lo comunicherà all’iscritto che entro 10 giorni dovrà rimuovere il soggetto dagli elenchi. Se la mancanza del requisito dovesse invece interessare i soggetti iscritti o, nel caso delle persone giuridiche, quanti svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, l’OAM avvierà un procedimento di cancellazione dal relativo elenco.
Resta salva la possibilità per l’interessato di dimostrare l’intervenuta riabilitazione con espressa pronuncia giudiziale.
Nell’ipotesi residuale in cui un iscritto negli elenchi dovesse avere notizia della mancanza del requisito relativamente a un proprio esponente o collaboratore, dovrà comunicarlo tempestivamente all’Organismo effettuando una variazione in area privata e rimuovendo il soggetto. Spetterà all’OAM avviare una specifica attività di controllo e le eventuali iniziative per la rimozione dagli Elenchi del soggetto privo del requisito di onorabilità ove non vi abbiano già provveduto i soggetti stessi.
Roma, 24 settembre 2019
OAM: LE AUTODICHIARAZIONI SUL REQUISITO DI ONORABILITÀ NON DEVONO ESSERE INVIATE ALL’ORGANISMO SALVO ESPLICITA RICHIESTA
Le autodichiarazioni sul possesso del requisito di onorabilità dovranno essere conservate dagli iscritti stessi e NON devono essere inviate all’OAM, se non in caso di esplicita richiesta dell’Organismo. Lo chiarisce l’OAM alla luce della comunicazione n. 23/19 del 19 settembre scorso con la quale è stato messo online il modello per l’autodichiarazione.
> Scaricare la Comunicazione n. 23/19
> Modulo dichiarazione sostitutiva Onorabilità
> Scarica il Comunicato Stampa