Stabilita la procedura per le sanzioni relative alla mancata o tardiva comunicazione della variazione dei dati. Garantito un ampio contraddittorio per le parti e tutelato il diritto alla difesa


È in vigore da oggi, per gli operatori compro oro, il regolamento sanzionatorio relativo alle violazioni per la mancata o tardiva comunicazione all’OAM (Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi) della variazione dei dati comunicati all’Organismo stesso in fase di iscrizione.


Gli operatori, infatti, sono tenuti a comunicare tempestivamente all’OAM la variazione dei dati inviati al momento dell’iscrizione nel Registro (elencati all'art.3 del decreto 14 maggio 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/07/02/18A04512). È considerata tempestiva la comunicazione effettuata entro dieci giorni dall'intervenuta variazione.


Il regolamento, deliberato dal Comitato di Gestione, stabilisce la procedura al termine della quale l’Organismo potrà irrogare le sanzioni previste dalla normativa vigente (da un minimo di 500 euro in caso di ritardo nella comunicazione non superiore a 30 giorni fino a 4.500 in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche).


Se il termine dei dieci giorni scade di sabato, domenica o in un giorno festivo, viene prorogato al primo giorno seguente non festivo.


La disciplina varata è ispirata al principio del contraddittorio tra le parti e consente agli operatori, oggetto della contestazione da parte dell’OAM, il più ampio esercizio del diritto di difesa, compresa la possibilità di essere ascoltati in audizione dall’Organismo. Gli operatori che abbiano ricevuto la contestazione possono partecipare al contraddittorio personalmente; tuttavia, se lo ritengono opportuno ed utile, possono farsi assistere da un proprio legale di fiducia.


La procedura sanzionatoria viene avviata con la contestazione degli addebiti, predisposta dal Responsabile dell’Ufficio Elenchi, e si conclude con il provvedimento (sanzionatorio o di archiviazione) deciso dal Comitato di gestione, su proposta dell’Ufficio Affari Legali. L’avvio della procedura e tutte le richieste e comunicazioni dell’Organismo verranno comunicate all’iscritto esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (pec).


I provvedimenti sanzionatori potranno essere impugnati davanti al Tar del Lazio.


Roma, 10 ottobre 2019

 

> Scarica il Regolamento integrativo - procedura sanzionatoria nei confronti degli operatori compro oro

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