Assicurare la proporzionalità fra le contestazioni accertate e le sanzioni in concreto applicate: è l’obiettivo che si è dato l’OAM, l’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi che, alla luce del nuovo sistema sanzionatorio entrato in vigore lo scorso 4 luglio, ha varato le linee guide sulle modalità applicative e quantificazione delle sanzioni stesse.

 

Secondo le linee guida, che sono state sottoposte alla consultazione del mercato, l’azione sanzionatoria si muoverà lungo queste direttrici:

  • la sanzione del richiamo sarà applicata nei casi di minore gravità della lesione provocata;
  • le sanzioni pecuniarie saranno tipicamente irrogate a coloro che agiscono in spregio delle norme poste a tutela del consumatore e degli altri soggetti operanti nel mercato del credito e risultano commisurate alla gravità della condotta lesiva posta in essere da parte del soggetto sanzionato;
  • le sanzioni della sospensione e/o cancellazione protratta per cinque anni dall’albo saranno applicate nei casi di maggiore gravità della lesione provocata.

 

Calcolo dell’importo base della sanzione pecuniaria e della sanzione della sospensione

 

Per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni pecuniarie l’Organismo, nello stabilire l’importo base della sanzione, effettuerà un calcolo distinto a seconda che il destinatario della medesima sia una persona fisica o una persona giuridica.

 

Nel primo caso: l’importo sarà determinato individuando un valore compreso tra il minimo (500 €) ed il massimo edittale (5.000 €) stabiliti dalla legge; detto importo sarà il risultato di una valutazione in concreto che tenga conto della gravità dell’infrazione, commisurata ai criteri forniti dalla norma.

 

Nel secondo caso: l’importo sarà determinato individuando un valore compreso tra il minimo (1000 €) ed il massimo edittale (10% del fatturato, calcolato al netto dell’IVA e delle altre imposte direttamente legate ai contratti) stabiliti dalla legge; detto importo sarà, anche con riferimento alle persone giuridiche, il risultato di una valutazione in concreto che tenga conto della gravità dell’infrazione, commisurata ai criteri forniti dalla norma. Nella determinazione del ‘quantum’ la valutazione della gravità verrà effettuata in rapporto alla natura dell’infrazione e alla portata lesiva della medesima, tenendo ovviamente anche conto delle circostanze individuate tra quelle tassativamente elencate dalla norma.

 

Gli stessi criteri utilizzati nella quantificazione delle sanzioni pecuniarie verranno applicati per individuare l’entità della sanzione della sospensione nell’ambito della nuova forbice edittale (non meno di 10 giorni, non più di un anno).

 

Calcolo dell’importo finale della sanzione pecuniaria

 

L’importo base della sanzione potrà essere incrementato tenendo conto delle circostanze aggravanti o attenuanti: avrà rilievo, in questo secondo caso, l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione.

 

Nell’applicare la sanzione l’OAM terrà altresì conto della recidiva, intesa come commissione di più violazioni in momenti diversi nell’arco temporale di un quinquennio dalla violazione costituente l’illecito.

 

In questi casi si applicherà, di regola, con riferimento all’ultima infrazione commessa, la sanzione più grave prevista rispetto a quella in precedenza applicata.

 

Roma, 4 agosto 2017


> Scarica il comunicato stampa

 


 

Vai all'inizio della pagina