Parte la consultazione OAM sulle linee guida per il calcolo delle nuove sanzioni, anche pecuniarie, che l’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi potrà irrogare in base al decreto legislativo anti-riciclaggio: le osservazioni al documento, disponibile sul sito OAM, dovranno essere presentate, dalle parti interessate, entro e non oltre il 4 luglio prossimo all’indirizzo di posta elettronica: consultazione.pubblica@organismo-am.


IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO DAL D.LGS N.90


Presupposto delle linee guida il nuovo sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs n.90 del 2017 che verrà applicato dall’OAM ma i cui proventi affluiranno al bilancio dello Stato. Vengono comunque mantenuti gli attuali strumenti del richiamo e della sospensione (con un minimo di 10 giorni anziché 6 mesi) o della cancellazione. In particolare è prevista la sanzione pecuniaria da cinquecento a cinquemila euro nei confronti degli iscritti persone fisiche e la sanzione pecuniaria da mille euro al 10% del fatturato nei confronti degli iscritti  persone giuridiche. La norma prevede che se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati, le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. Se il soggetto con un’azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

Si prevede che nella determinazione della sanzione l’OAM terrà conto di ogni circostanza e in particolare della gravità e la durata della violazione; del grado di responsabilità; della capacità finanziaria del responsabile della violazione; dell’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui sia determinabile; dei pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione; del livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'Organismo; delle precedenti violazioni delle disposizioni che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria, di mediazione creditizia e di consulenza del credito; delle potenziali conseguenze sistemiche della violazione; delle misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi.


LE LINEE GUIDA


Obiettivo delle linee guida, spiega l’OAM nel documento in consultazione, è assicurare ai potenziali destinatari dei provvedimenti sanzionatori trasparenza e conoscibilità dei criteri utilizzati dall’Organismo, nell’ambito dell’esercizio della propria discrezionalità. In particolare l’OAM si impegna a garantire la proporzionalità fra le contestazioni accertate e le sanzioni in concreto applicate: la gamma di misure previste dall’articolo 8 del D.lgs. n. 90 del 2017 è infatti sufficientemente ampia da consentire una reale valutazione degli aspetti relativi al caso concreto, tenendo conto della lesività dei singoli comportamenti per la stabilità, l’integrità e la reputazione dell’intero settore dell’intermediazione del credito.Le sanzioni pecuniarie diventeranno lo strumento sanzionatorio ordinario mentre il richiamo e la sospensione o cancellazione avranno un’applicazione residuale riservata, rispettivamente, ai casi di minore o maggiore gravità. Con riferimento ai procedimenti sanzionatori in corso l’Organismo specifica che si applicherà la disciplina più favorevole al destinatario della sanzione nel rispetto dei principi emersi in sede di giurisprudenza europea.


Di seguito, le linee guida poste in consultazione.


CALCOLO DELL’IMPORTO BASE DELLA SANZIONE PECUNIARIA E DELLA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE.


Persone fisiche

L’importo sarà determinato moltiplicando il valore individuato tra il minimo (500 euro) ed il massimo (5.000 euro) edittale, determinato in funzione della gravità dell’infrazione, per la durata della stessa.


Persone giuridiche

L’importo sarà determinato moltiplicando la percentuale del fatturato (al netto dell’IVA e delle altre imposte direttamente legate ai contratti) determinato in funzione della gravità dell’infrazione, per la durata della stessa. L’ammontare sarà ricompreso tra un minimo (1.000 euro) ed un massimo edittale (10% del fatturato).


Valutazione della gravità e durata della condotta

Gravità

L’Organismo chiarisce che saranno considerate più gravi le condotte che violano le norme della disciplina sull’attività dei Mediatori e degli Agenti in attività finanziaria poste a tutela del consumatore e del mercato, in termini di sicurezza, trasparenza e professionalità degli operatori finanziari.

Durata

Nel valutare la durata, l’Organismo effettuerà un calcolo sul numero di anni nel corso dei quali si è concretizzata la violazione; nel caso in cui la violazione sia perpetrata per frazioni di anno, allora essa sarà calcolata in funzione dei mesi e dei giorni effettivi. Stessi criteri saranno utilizzati per individuare l’entità della sanzione della sospensione nell’ambito della forbice edittale prevista dal D.Lgs (non inferiore a dieci giorni e non superiore ad un anno).


CALCOLO DELL’IMPORTO FINALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA.


L’importo base della sanzione potrà essere incrementato in considerazione di specifiche circostanze che aggravano la violazione (c.d. circostanze aggravanti) o la attenuano, tenendo conto, in questo secondo caso, dell’opera svolta dal soggetto per eliminare o ridurre le conseguenze della violazione (c.d. circostanze attenuanti). Nell’applicazione della sanzione si terrà conto anche della recidiva, qualora vengano commesse più violazioni in momenti diversi nell’arco temporale di un quinquennio. In questi casi, per l’ultima infrazione commessa, sarà di regola comminata una sanzione più grave rispetto a quella applicata in precedenza.


Roma, 28 giugno 2017

 

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> Linee guida poste in consultazione

 


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