L’Organismo ricorda, che nell’ottica di garantire il rispetto di quanto previsto dall’art. 128-novies, comma 1, del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) circa il possesso del requisito di professionalità, gli iscritti sono tenuti ad effettuare tempestivamente – e comunque entro i termini indicati nella Comunicazione OAM n. 33/23 - le opportune verifiche sul titolo di studio in capo ai collaboratori di cui costoro si avvalgono per il contatto con il pubblico (ferme ed invariate le deroghe previste nella disciplina transitoria di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 141/2010), anche tramite l’ausilio del sito web dell’Istat, consultabile all’indirizzo https://www.istat.it/it/archivio/6620.