Ai sensi dell’art. 10, comma 7, del D.lgs. n. 141/2010 ai cambiavalute si applicano le disposizioni di cui agli artt. 11 e 115 del T.u.l.p.s.
Gli esercenti l’attività di cambiavalute comunicano l’inizio dell’attività all’Autorità competente, la quale accerta il possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
Mediante tale comunicazione il cambiavalute dichiara, fra l’altro: