Nella Sezione OAM Trasparente, l’Organismo pubblica i dati e le informazioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La presente sezione contiene documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell’OAM conformemente a quanto stabilito dal citato Decreto.
Per conoscere le modalità di presentazione istanza nelle Aree riservate accedi alla sezione:
- Guide e Informazioni utili
Per completare l’operazione di Registrazione e ricevere le credenziali per accedere alla propria Area Privata (Agenti e Mediatori, IP/IMEL Comunitari, Cambiavalute o Compro oro) accedi a:
- Requisiti di Registrazione
Consulta la Circolare n. 27/16 recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti di competenza dell’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, del Registro dei Cambiavalute, del Registro dei VASP, del Registro degli Operatori Compro Oro, nonché del Registro dei Soggetti Convenzionati (aggiornata, con modificazioni, con delibera del 26 gennaio 2024 del Comitato di Gestione).
In caso di dubbi o necessità di chiarimenti, entra in contatto con OAM tramite:
- Area Info Point
- Circolare n. 27/16 recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti di competenza dell’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, del Registro dei Cambiavalute, del Registro dei VASP, del Registro degli Operatori Compro Oro, nonché del Registro dei Soggetti Convenzionati (aggiornata, con modificazioni, con delibera del 26 gennaio 2024 del Comitato di Gestione).
- Manuale operativo disciplinante procedure e modalità di funzionamento del sistema di gestione degli Elenchi ai sensi dell'art. 13 del Regolamento OAM.
- Statuto dell'Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi.
- Regolamento Interno approvato dal Ministero dell'Economia e Finanze, sentita la Banca d'Italia.
- Regolamento sull’accesso agli atti per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti formati o detenuti dall’Organismo nell’esercizio dei propri compiti di gestione degli elenchi e di controllo sugli iscritti negli elenchi.
Accesso civico semplice
L'art.5, co. 1, del d.lgs. 33/2013 dispone che "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione".
L'accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare.
Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza di OAM, qualora ne sia stata omessa, in tutto o in parte, la pubblicazione.
Come esercitare il diritto
Chiunque può esercitare l'accesso civico semplice. La richiesta di accesso non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.
La richiesta di accesso deve essere presentata al Responsabile dell’Ufficio Affari Legali, che si pronuncia sulla stessa.
La richiesta può essere trasmessa a OAM per via telematica, per posta o a mano. E' redatta sul modulo appositamente predisposto ed inviata, alternativamente:
• tramite e-mail/PEC all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
• tramite posta ordinaria all'indirizzo: OAM - Ufficio Affari Legali - Via Galilei, n.3 - 00185 ROMA
Accettazione della corrispondenza a mano:
- Via Galilei, n.3 - 00185 ROMA.
Orario di apertura: 9-13 e 14.30-17, dal lunedì al venerdì.
Per contatto telefonico: 06 688251.
Il modulo di domanda compilato deve sempre essere accompagnato da una copia del documento di identità del richiedente. Si fa eccezione solo nel caso di trasmissione del modulo a mezzo PEC firmato digitalmente.
Qualora l’istanza venga presentata a mano dall’istante o da un suo delegato deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e l’eventuale delega e documento di identità del soggetto delegato.
Il procedimento di accesso civico semplice deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
Se l'istanza si riferisce a dati e documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria il Responsabile dell’Ufficio Affari Legali chiede alla Unità Organizzative competente di curare la pubblicazione nel sito internet e comunica all'istante l'avvenuta pubblicazione ed il relativo link al sito OAM, ovvero, ove i dati e i documenti siano già presenti sul sito, comunica il link esistente.
Se i dati e documenti richiesti non sono soggetti a pubblicazione obbligatoria il Responsabile dell’Ufficio Affari Legali predispone un provvedimento di rigetto motivato e lo trasmette all'istante.
Accesso civico generalizzato
L'art. 5, co. 2, del d.lgs n. 33/2010 dispone che "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.".
L'accesso civico generalizzato consente quindi a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare.
Come esercitare il diritto
Chiunque può esercitare l'accesso civico generalizzato. La richiesta di accesso non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.
La richiesta di accesso deve essere presentata al Responsabile dell’Ufficio Affari Legali, che si pronuncia sulla stessa.
La richiesta può essere trasmessa a OAM per via telematica, per posta o a mano. E' redatta sul modulo appositamente predisposto ed inviata, alternativamente:
• tramite e-mail/PEC all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
• tramite posta ordinaria all'indirizzo: OAM - Ufficio Affari Legali - Via Galilei, n.3 - 00185 ROMA
Accettazione della corrispondenza a mano:
- Via Galilei, n.3 - 00185 ROMA.
Orario di apertura: 9-13 e 14.30-17, dal lunedì al venerdì.
Per contatto telefonico: 06 688251.
Il modulo di domanda compilato deve sempre essere accompagnato da una copia del documento di identità del richiedente. Si fa eccezione solo nel caso di trasmissione del modulo a mezzo PEC firmato digitalmente.
Qualora l’istanza venga presentata a mano dall’istante o da un suo delegato deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e l’eventuale delega e documento di identità del soggetto delegato.
La richiesta deve consentire all'amministrazione di individuare il dato, il documento o l'informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell'amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l'interesse all'accesso ai documenti, dall'altro, l'interesse al buon andamento dell'attività amministrativa (Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2).
Il Responsabile dell’Ufficio Affari Legali individua eventuali soggetti controinteressati e li informa comunicando loro l'avvio del procedimento e trasmettendo copia dell'istanza. I controinteressati hanno 10 giorni di tempo dalla data di ricezione dell'avviso per presentare opposizione. Il procedimento, nel corso di tale periodo, è sospeso. Decorso tale termine, accertata la ricezione della comunicazione, il Responsabile dell’Ufficio Affari Legali provvede sulla richiesta.
Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, salva l'eventuale sospensione in presenza di controinteressati. La legge non attribuisce al "silenzio" il valore di diniego.
L'art. 5, co. 7, d.lgs. n. 33/2013 prevede, in caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il termine di legge, la possibilità per l'istante di chiedere il riesame dell'atto al Responsabile del potere sostitutivo individuato nel Direttore Generale, che si pronuncia entro venti giorni dalla richiesta (modulo).
Avverso la decisione dell'amministrazione e avverso l'atto di riesame è possibile presentare ricorso al TAR in base all'art. 116, d.lgs. n. 104/2010 (c.d. rito speciale in materia di accesso).
Registro Accessi - I Semestre 2024
Registro Accessi - II Semestre 2023
Registro Accessi - I Semestre 2023
Registro Accessi - II Semestre 2022
Registro Accessi - I Semestre 2022
Registro Accessi - II Semestre 2021
Registro Accessi - I Semestre 2021
Registro Accessi - II Semestre 2020
Registro Accessi - I Semestre 2020
Registro Accessi - II Semestre 2019
DELIBERA ANAC n. 213/2024
Griglia di rilevazione e attestazione
DELIBERA ANAC n. 203/2023
Griglia di rilevazione e attestazione
DELIBERA ANAC n. 201/2022
Documento di attestazione
Griglia di rilevazione
Scheda di sintesi
DELIBERA ANAC n. 294/2021
Documento di attestazione
Griglia di rilevazione
Scheda di sintesi
Whistleblowing - Segnalazione illeciti
L'Organismo mette a disposizione un canale interno per la segnalazione di violazioni di leggi, regolamenti e del Codice Etico secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 (c.d. “Decreto Whistleblowing”).
Il processo di gestione delle segnalazioni è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 dell'Organismo.
Per sapere chi può fare una segnalazione, le modalità con le quali effettuare la stessa nonché la sua gestione da parte dei soggetti competenti, consulta la procedura e l'informativa privacy.
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