I Mediatori creditizi per l’esercizio della relativa attività nei confronti del pubblico possono avvalersi di dipendenti e collaboratori (cfr. art. 128-novies del TUB).
Tali dipendenti e collaboratori sono unicamente persone fisiche e non possono svolgere la propria attività contemporaneamente a favore di più soggetti iscritti (cfr. art. 128-octies, comma 2, del TUB).
I Mediatori creditizi trasmettono all'OAM l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono.
Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità indicati nell’art. 128-septies, comma 1, lettere d) ed e), del TUB, ad esclusione del superamento dell’apposito esame.
REQUISITI DI PROFESSIONALITA’
I dipendenti e collaboratori dei Mediatori creditizi non devono superare l’esame. Sono, tuttavia, tenuti a superare una prova valutativa (salvo l’esonero per effetto del regime transitorio, v. oltre) i cui contenuti sono stabiliti nella Circolare OAM n. 5/12.
I Mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attività dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.